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I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR) – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti sui piani di risparmio a lungo termine – meglio conosciuti come “contenitori fiscali” – dopo le linee guida pubblicate ad ottobre scorso dal MEF.

Come già evidenziato nella nostra precedente circolare del 20 ottobre 2017, il PIR è “un insieme di strumenti finanziari e di liquidità che generano rendimenti esenti”, e che si pone l’obiettivo di canalizzare il risparmio delle famiglie verso le piccole e medie imprese, favorendo la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato le caratteristiche principali dello strumento di risparmio, cerca di risolvere alcune criticità emerse nel confronto con le principali associazioni di categoria.

In particolare, i chiarimenti più importanti riguardano:

  • la possibilità di sottoscrivere i PIR anche da parte degli Enti Previdenziali e dei Fondi Pensione;
  • la possibilità di investire nei PIR gli strumenti finanziari derivati;
  • le conseguenze derivanti sul regime di esenzione dall’eventuale cessione degli investimenti operata prima del decorso del quinquennio, ovverosia del periodo di possesso minimo previsto dalla legge per fruire dell’esenzione dalle imposte (cd. minimum holding period);
  • la possibilità di estendere il regime dell’esenzione dell’imposta di successione anche ai casi di trasferimenti inter vivos degli strumenti finanziari

Quanto al profilo soggettivo, e quindi, alla platea dei soggetti che possono ricorrere alla sottoscrizione di un PIR, la circolare specifica che le Casse di Previdenza ed i Fondi Pensione – in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 – possono investire somme, pur se nei limiti del 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che a detti enti non si applicano i limiti all’entità dell’investimento previsti per i sottoscrittori non istituzionali (Euro 30.000,00 per ciascun anno solare, Euro 150.000,00 per tutta la durata del piano), mentre restano fermi tutti gli altri vincoli (in tema di composizione, concentrazione e liquidità) richiesti dalla normativa.

Quanto al profilo oggettivo, la circolare precisa che gli strumenti finanziari derivati, che vengono definiti nel documento di prassi come i contratti “il cui valore dipende (deriva) dal valore di un’altra attività finanziaria”, non possono beneficiare della disciplina di favore, poiché l’utilizzo di detti strumenti all’interno di un PIR sarebbe essenzialmente diretto a ridurre il rischio e/o ad incrementare il guadagno derivante dall’investimento sottostante, con la conseguenza che essi potrebbero essere utilizzati “al fine di far usufruire del regime di non imponibilità anche redditi derivanti da attività estranee al patrimonio del PIR”.

Tuttavia, nella circolare si è ulteriormente precisato che gli OICR PIR compliant possono inserire derivati nell’ambito della quota libera del 30% all’unico scopo di ridurre il rischio degli investimenti qualificati.

In merito, poi, al trasferimento della residenza del sottoscrittore del PIR all’estero, il Fisco ricorda che esso “implica il venir meno dell’applicazione del regime fiscale agevolato, consolidando il regime di esenzione per i redditi già realizzati e per quelli maturati fino al momento della perdita della residenza”, anche se relativi a strumenti finanziari per i quali al momento in cui ha efficacia il trasferimento di residenza non è maturato l’holding period.

Di contro, in caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie (si verifica in altri termini, la cd. recapture).

In ogni caso, se il corrispettivo della cessione viene reinvestito entro 90 giorni, il periodo di possesso dello strumento ceduto si somma a quello dello strumento acquistato; di conseguenza, i redditi derivanti dallo strumento finanziario ceduto, medio tempore conseguiti, non sono soggetti al meccanismo del recupero a tassazione, ed i redditi percepiti al momento della cessione non sono soggetti ad imposizione.

L’obbligo del reinvestimento delle somme conseguite prima della scadenza del quinquennio, deve però essere “integrale”, e quindi, deve includere eventuali plusvalenze e minusvalenze eventualmente realizzate, anche se detto impiego determini un investimento complessivo nel piano che ecceda il limite complessivo di Euro 150.000,00.

Infine, la circolare ha precisato che l’esenzione dall’imposta di successione non si può estendere ai trasferimenti degli strumenti finanziari inter vivos, (come le donazioni), in quanto la norma istitutiva dei PIR richiama unicamente solo quelli avvenuti mortis causa.

Conclusioni

Come già anticipato nella precedente circolare, l’attrattività dei PIR, a parere dei professionisti dello Studio legale e tributario CD, è piuttosto bassa, poiché il 70% del risparmio va investito in strumenti finanziari di aziende italiane o europee, ed il 30% di esso (pari al 21% dell’investimento complessivo) deve essere composto da strumenti finanziari di società non appartenenti all’indice FTSE MIB, quindi società di medio/piccole dimensioni.

Tuttavia, non è da escludere che sulla diffusione degli stessi possa incidere l’inclusione di titoli ad alta redditività, emessi in Paesi Extra-EU, ma collaborativi.

I consulenti dello Studio legale e tributario CD sono a disposizione per offrire chiarimenti e consulenze sul tema, nonché per assistere gli eventuali soggetti interessati nella gestione delle attività propedeutiche alla sottoscrizione del PIR.

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