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I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)

A distanza di dieci mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2017, che ha istituito i “piani di risparmio a lungo termine” (cd. PIR), prevedendone l’esenzione:

  • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari che li compongono;
  • dall’imposta di successione, in caso trasferimento mortis causa;

il MEF, in data 4 ottobre 2017, ne ha pubblicato le linee guida per dirimere alcune questioni interpretative emerse tra i maggiori operatori di mercato.

Il piano di risparmio a lungo termine, si ricorda, è un “contenitore fiscale”, all’interno del quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati) o somma di denaro, rispettando determinati vincoli di investimento.

Più nel dettaglio, dopo aver definito il PIR “l’insieme degli strumenti finanziari e delle liquidità che generano rendimenti esenti”, che si pone l’obiettivo di canalizzare il risparmio delle famiglie verso le piccole e medie imprese, favorendo la crescita del sistema imprenditoriale italiano, il MEF fornisce chiarimenti in merito:

  • all’ambito soggettivo del regime agevolativo, specificando la platea dei beneficiari l’esenzione;
  • alle modalità di costituzione dei PIR, ed agli strumenti finanziari che possono concorrere a formare l’investimento;
  • alle possibili movimentazioni (rimborso/cessione) che gli strumenti finanziari che compongono un PIR possono subire durante il periodo di possesso minimo previsto dalla Legge per beneficiare dell’esenzione

 

I soggetti destinatari dell’agevolazione fiscale

Il MEF ha chiarito che il regime fiscale di favore introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2017 riguarda:

  • le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, a prescindere dall’età del sottoscrittore, con la conseguenza che un PIR può essere intestato anche ad un minorenne;
  • le persone fisiche che non gestiscono contemporaneamente più di un PIR, con la conseguenza che un soggetto non può essere titolare di due o più PIR nello stesso momento.

Inoltre, il regime fiscale di favore:

  • decade in caso di trasferimento della residenza all’estero della persona fisica titolare del PIR, ma il MEF precisa che quest’ultima può mantenere l’investimento, anche dopo il trasferimento, in modo tale che gli strumenti finanziari che compongono il piano siano detenuti per 5 anni (ovverosia per il periodo temporale previsto dalla normativa, cd. Holding period).

Ciò al fine di evitare di tassare i redditi degli strumenti finanziari che, al momento del trasferimento della residenza all’estero, non hanno maturato il limite temporale previsto dalla normativa.

  • decade in caso di decesso della persona fisica titolare del PIR, ma se l’evento-morte si verifica prima di maturare i 5 anni minimi previsti per usufruire delle agevolazioni, agli eredi viene riconosciuta l’agevolazione di non pagare i capital gain maturati fino alla data di apertura della successione.

 

Costituzione del PIR

Il MEF ha specificato che:

  • il PIR si costituisce destinando somme o valori – per un importo non superiore per ciascun anno solare ad Euro 30.000,00 e per un limite complessivo totale non superiore ad Euro 150.000,00 per tutta la durata del piano – ad “investimenti qualificati”, e che un investimento è qualificato quando è composto da un insieme di “strumenti finanziari qualificati”.

Quest’ultimi si definiscono a loro volta tali se rispettano i cd. “vincoli di investimento” previsti dalla Legge di Bilancio per il 2017 (ovverosia, quando il  70% dell’intero investimento, è destinato in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quelle immobiliari, residenti in Italia, o in Stati membri dell’Unione, o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabili organizzazioni, e quando almeno il 30% del citato 70% è destinato a strumenti finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti).

  • Le somme ed i valori destinati nel piano di risparmio non possono essere investiti per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stesso controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell’emittente o della controparte (cd. “limite alla concentrazione”)
  • Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni (cd. Holding Period).
  • Il PIR può essere costituito solo da strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni sociali qualificate, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. c) del TUIR

 

Le movimentazioni del PIR

Il MEF ha precisato che il PIR è al tempo stesso “dinamico” e “flessibile”, nel senso che la sua composizione quantitativa e qualitativa possono variare nel tempo.

Per variazioni quantitative, si intendono tutte le ipotesi di prelievi di liquidità o di trasferimento degli strumenti finanziari, con la conseguenza che il valore del PIR si riduce di un ammontare corrispondente alle somme prelevate o al costo d’acquisto degli strumenti trasferiti.

Per le variazioni qualitative, si intendono tutte le operazioni di cessione e/o rimborso degli strumenti finanziari investiti nel PIR, che possono essere effettuate prima del compimento del periodo minimo di possesso previsto dalla Legge di bilancio per il 2017.

In caso di rimborso, il controvalore conseguito – ovverosia l’ammontare ricevuto, comprensivo di plusvalenze e minusvalenze, se realizzate – deve essere reinvestito entro il termine di 90 giorni dal momento di effettuazione del rimborso stesso.

In tal caso, il periodo di possesso dello strumento rimborsato si somma a quello dello strumento acquistato.

Detto reinvestimento comporta, specifica il MEF, la detassazione dei redditi derivanti dallo strumento finanziario rimborsato e percepiti medio tempore nonchè di quelli percepiti al momento del rimborso stesso.

La cessione degli strumenti finanziari, non ha conseguenze fiscali se la cessione è seguita dal reinvestimento nel PIR in altri strumenti finanziari; anche in questo caso, se il corrispettivo della cessione – inteso come l’ammontare ricevuto, comprensivo di plusvalenze e minusvalenze, se realizzate –  viene reinvestito entro il termine di 90 giorni dalla cessione stessa, il periodo di possesso dello strumento ceduto si somma a quello dello strumento acquistato.

Detto reinvestimento comporta, sempre secondo il MEF, la detassazione dei redditi derivanti dallo strumento finanziario ceduto e percepiti medio tempore nonchè di quelli percepiti al momento della cessione stessa.

In altri termini, i redditi realizzati attraverso la cessione/rimborso degli strumenti finanziari inseriti nel PIR, effettuati prima dei cinque anni, ma non seguiti da reinvestimento, sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi.

 

Conclusioni

L’attrattività di questi strumenti finanziari innovativi, a parere dei professionisti dello Studio legale e tributario CD, è allo stato attuale piuttosto bassa, ove misurata dalla sola convenienza fiscale su investimenti di titoli di aria Euro.

SI ritiene tuttavia che sulla diffusione degli stessi possa incidere l’inclusione di titoli ad alta redditività, emessi in Paesi Extra-EU, ma collaborativi.

  

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