{"id":378,"date":"2018-03-02T14:08:27","date_gmt":"2018-03-02T13:08:27","guid":{"rendered":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/?p=378"},"modified":"2018-03-02T14:08:27","modified_gmt":"2018-03-02T13:08:27","slug":"i-piani-individuali-di-risparmio-a-lungo-termine-pir-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/it\/2018\/03\/02\/i-piani-individuali-di-risparmio-a-lungo-termine-pir-i-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate\/","title":{"rendered":"I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR) \u2013 I CHIARIMENTI DELL\u2019AGENZIA DELLE ENTRATE"},"content":{"rendered":"<p>Con la circolare n. 3\/E del 26 febbraio 2018, l\u2019Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti sui piani di risparmio a lungo termine &#8211; meglio conosciuti come \u201c<em>contenitori fiscali<\/em>\u201d &#8211; dopo le linee guida pubblicate ad ottobre scorso dal MEF.<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 evidenziato nella nostra precedente circolare del 20 ottobre 2017, il PIR \u00e8 \u201c<em>un insieme di strumenti finanziari e di liquidit\u00e0 che generano rendimenti esenti<\/em>\u201d, e che si pone l\u2019obiettivo\u00a0di canalizzare il risparmio delle famiglie verso le piccole e medie imprese, favorendo la\u00a0crescita del sistema imprenditoriale italiano.<\/p>\n<p>Nel documento di prassi, l&#8217;Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato le caratteristiche principali dello strumento di risparmio, cerca di risolvere alcune criticit\u00e0 emerse nel confronto con le principali associazioni di categoria.<\/p>\n<p><!--more-->In particolare, i chiarimenti pi\u00f9 importanti riguardano:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di sottoscrivere i PIR anche da parte degli Enti Previdenziali e dei Fondi Pensione;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di investire nei PIR gli\u00a0strumenti finanziari derivati;<\/li>\n<li>le conseguenze derivanti sul regime di esenzione dall\u2019eventuale cessione degli investimenti operata prima del decorso del quinquennio, ovverosia del periodo di possesso minimo previsto dalla legge per fruire dell\u2019esenzione dalle imposte (cd. <em>minimum holding period);<\/em><\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di estendere il regime dell\u2019esenzione dell\u2019imposta di successione anche ai casi di trasferimenti <em>inter vivos<\/em> degli strumenti finanziari<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quanto al profilo soggettivo, e quindi, alla platea dei soggetti che possono ricorrere alla sottoscrizione di un PIR, la circolare specifica che le Casse di Previdenza ed i Fondi Pensione \u2013 in linea con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 &#8211; possono investire somme, pur se nei limiti del 5% dell\u2019attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell\u2019esercizio precedente.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019Agenzia delle Entrate ha chiarito che a detti enti non si applicano i limiti all\u2019entit\u00e0 dell\u2019investimento previsti per i sottoscrittori non istituzionali (Euro 30.000,00 per ciascun anno solare, Euro 150.000,00 per tutta la durata del piano), mentre restano fermi tutti gli altri vincoli (in tema di composizione, concentrazione e liquidit\u00e0) richiesti dalla normativa.<\/p>\n<p>Quanto al profilo oggettivo, la circolare precisa che gli strumenti finanziari derivati, che vengono definiti nel documento di prassi come i contratti \u201c<em>il cui valore dipende (deriva) dal valore di un\u2019altra attivit\u00e0 finanziaria\u201d, <\/em>non possono beneficiare della disciplina di favore, poich\u00e9 l\u2019utilizzo di detti strumenti all\u2019interno di un PIR sarebbe essenzialmente diretto a ridurre il rischio e\/o ad incrementare il guadagno derivante dall\u2019investimento sottostante, con la conseguenza che essi potrebbero essere utilizzati \u201c<em>al fine di far usufruire del regime di non imponibilit\u00e0 anche redditi derivanti da attivit\u00e0 estranee al patrimonio del PIR\u201d<\/em>.<\/p>\n<p>Tuttavia, nella circolare si \u00e8 ulteriormente precisato che gli OICR\u00a0PIR\u00a0compliant possono inserire\u00a0derivati nell\u2019ambito della quota libera del 30% all\u2019unico scopo di ridurre il rischio degli investimenti qualificati.<\/p>\n<p>In merito, poi, al trasferimento della residenza del sottoscrittore del PIR all\u2019estero, il Fisco ricorda che esso &#8220;<em>implica il venir meno dell\u2019applicazione del regime fiscale agevolato, consolidando il regime di esenzione per i redditi gi\u00e0 realizzati e per quelli maturati fino al momento della perdita della residenza<\/em>\u201d, anche se relativi a strumenti finanziari per i quali al momento in cui ha efficacia il trasferimento di residenza non \u00e8 maturato l\u2019<em>holding period<\/em>.<\/p>\n<p>Di contro, in caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie (si verifica in altri termini, la cd. <em>recapture<\/em>).<\/p>\n<p>In ogni caso, se il corrispettivo della cessione viene reinvestito entro 90 giorni, il periodo di possesso dello strumento ceduto si somma a quello dello strumento acquistato; di conseguenza, i redditi derivanti dallo strumento finanziario ceduto,\u00a0<em>medio tempore<\/em>\u00a0conseguiti, non sono soggetti al meccanismo del recupero a tassazione, ed i redditi percepiti al momento della cessione non sono soggetti ad imposizione.<\/p>\n<p>L\u2019obbligo del reinvestimento delle somme conseguite prima della scadenza del quinquennio, deve per\u00f2 essere \u201c<em>integrale<\/em>\u201d, e quindi, deve includere eventuali plusvalenze e minusvalenze eventualmente realizzate, anche se detto impiego determini un investimento complessivo nel piano che ecceda il limite complessivo di Euro 150.000,00.<\/p>\n<p>Infine, la circolare ha precisato che l\u2019esenzione dall\u2019imposta di successione non si pu\u00f2 estendere ai trasferimenti degli strumenti finanziari <em>inter vivos,<\/em> (come le donazioni), in quanto la norma istitutiva dei PIR richiama unicamente solo quelli avvenuti <em>mortis causa<\/em>.<\/p>\n<p>Conclusioni<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 anticipato nella precedente circolare, l\u2019attrattivit\u00e0 dei PIR, a parere dei professionisti dello Studio legale e tributario CD, \u00e8 piuttosto bassa, poich\u00e9 il 70% del risparmio va investito in strumenti finanziari di aziende italiane o europee, ed il 30% di esso (pari al 21% dell&#8217;investimento complessivo) deve essere composto da strumenti finanziari di societ\u00e0 non appartenenti all&#8217;indice FTSE MIB, quindi societ\u00e0 di medio\/piccole dimensioni.<\/p>\n<p>Tuttavia, non \u00e8 da escludere che sulla diffusione degli stessi possa incidere l\u2019inclusione di titoli ad alta redditivit\u00e0, emessi in Paesi Extra-EU, ma collaborativi.<\/p>\n<p>I consulenti dello Studio legale e tributario CD sono a disposizione per offrire chiarimenti e consulenze sul tema, nonch\u00e9 per assistere gli eventuali soggetti interessati nella gestione delle attivit\u00e0 propedeutiche alla sottoscrizione del PIR.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la circolare n. 3\/E del 26 febbraio 2018, l\u2019Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti sui piani [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-378","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-non-categorizzato"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/378","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=378"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/378\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":389,"href":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/378\/revisions\/389"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=378"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=378"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cdtaxandlaw.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=378"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}